Mercoledì, 14 Ottobre 2026

Sicurezza antincendio: quale formazione


Obblighi formativi per gli addetti antincendio: livelli 1, 2 e 3 e relativi aggiornamenti


Sicurezza antincendio: quale formazione

La formazione degli addetti antincendio rappresenta uno degli adempimenti centrali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il quadro normativo di riferimento è oggi costituito dal D.M. 2 settembre 2021, che ha ridefinito i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, nonché i contenuti minimi dei corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio.

Il decreto si inserisce nel sistema del D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, negli obblighi del datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Una volta designati, tali lavoratori devono ricevere una formazione specifica e frequentare periodicamente corsi di aggiornamento.

Il ruolo del datore di lavoro

Il datore di lavoro, all’esito della valutazione del rischio incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio adottate in azienda, individua gli addetti al servizio antincendio. La designazione non è sufficiente da sola: gli addetti devono essere formati in modo coerente con il livello di rischio dell’attività.

L’obbligo formativo riguarda tutti i lavoratori incaricati di compiti relativi alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze. La formazione deve essere adeguata alla specifica realtà aziendale e può essere integrata in relazione a particolari rischi presenti nel luogo di lavoro.

I tre livelli di attività

Il D.M. 2 settembre 2021 supera la precedente classificazione comunemente nota come “rischio basso, medio e alto” e organizza i percorsi formativi in tre livelli: livello 1, livello 2 e livello 3. La scelta del livello non è arbitraria, ma deve derivare dalla valutazione del rischio incendio e dalle caratteristiche dell’attività.

Attività di livello 1

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Rientrano nel livello 1 le attività non comprese nei livelli superiori, nelle quali le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono, in generale, una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e non sussistono probabilità significative di propagazione delle fiamme.

Per gli addetti antincendio operanti in attività di livello 1 è previsto il corso di formazione 1-FOR, della durata complessiva di 4 ore, comprensive della verifica di apprendimento.

Il corso affronta i principi fondamentali dell’incendio e della prevenzione, le principali misure di protezione antincendio, le procedure da adottare in caso di emergenza, l’evacuazione e la chiamata dei soccorsi. È inoltre prevista una parte pratica, relativa alla presa visione e all’uso degli estintori portatili, nonché alla conoscenza del registro antincendio e dell’attività di sorveglianza.

L’aggiornamento per il livello 1, denominato 1-AGG, ha durata di 2 ore e può essere costituito da sole esercitazioni pratiche. Esso riguarda, in particolare, l’uso degli estintori portatili, la presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio e l’esercitazione sull’attività di sorveglianza.

Attività di livello 2

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Rientrano nel livello 2, tra le altre, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011, con esclusione di quelle classificate come livello 3. Sono inoltre ricompresi i cantieri temporanei e mobili nei quali si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Per gli addetti antincendio operanti in attività di livello 2 è previsto il corso 2-FOR, della durata complessiva di 8 ore, comprensive della verifica di apprendimento.

Il percorso formativo comprende una parte dedicata all’incendio e alla prevenzione incendi, con approfondimenti su combustione, sostanze estinguenti, cause di incendio, rischi per le persone e misure di prevenzione. Seguono moduli sulla strategia antincendio, riguardanti reazione e resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio e sicurezza degli impianti. È prevista anche una parte relativa alla gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, con attenzione ai controlli, alla manutenzione e alla pianificazione di emergenza.

La parte pratica comprende la presa visione delle attrezzature e degli impianti di controllo ed estinzione più diffusi, dei dispositivi di protezione individuale, l’uso degli estintori portatili e le modalità di utilizzo di naspi e idranti, oltre all’attività di sorveglianza e al registro antincendio.

L’aggiornamento per il livello 2, denominato 2-AGG, ha durata di 5 ore, comprensive della verifica di apprendimento. È composto da una parte teorica di 2 ore e da esercitazioni pratiche di 3 ore. I contenuti teorici sono selezionati tra quelli del corso iniziale e riguardano sia l’incendio e la prevenzione, sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio. La parte pratica riprende l’uso degli estintori, le modalità di utilizzo di naspi e idranti, il registro antincendio e le misure di sorveglianza.

Attività di livello 3

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Il livello 3 riguarda attività caratterizzate da maggiore complessità e da un più elevato livello di rischio incendio. Vi rientrano, ad esempio, stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, impianti e laboratori nucleari, grandi depositi al chiuso di materiali combustibili, grandi attività commerciali ed espositive, infrastrutture di trasporto complesse, alberghi con oltre 200 posti letto, strutture sanitarie e case di riposo, scuole e uffici con oltre 1.000 persone presenti, cantieri sotterranei di particolare estensione, cantieri con impiego di esplosivi e stabilimenti o impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

Per gli addetti antincendio operanti in attività di livello 3 è previsto il corso 3-FOR, della durata complessiva di 16 ore, comprensive della verifica di apprendimento.

Il corso approfondisce i principi della combustione, le cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro, le sostanze estinguenti, i rischi per le persone e per l’ambiente, le misure di prevenzione, il controllo degli ambienti di lavoro e la manutenzione dei presidi antincendio.

Ampio spazio è dedicato alla strategia antincendio, con riferimento alle aree a rischio specifico, alla protezione contro le esplosioni, alla reazione e resistenza al fuoco, alla compartimentazione, all’esodo, alla rivelazione e allarme, al controllo di fumo e calore, al controllo dell’incendio, all’operatività antincendio e alla gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.

La parte pratica comprende la presa visione delle principali attrezzature e degli impianti di controllo ed estinzione degli incendi, dei dispositivi di protezione individuale, comprese maschere, autoprotettori e tute, nonché esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione. Anche per questo livello sono previsti approfondimenti sul registro antincendio e sull’attività di sorveglianza.

L’aggiornamento per il livello 3, denominato 3-AGG, ha durata di 8 ore, comprensive della verifica di apprendimento. È costituito da una parte teorica di 5 ore e da esercitazioni pratiche di 3 ore. La parte teorica riprende i contenuti essenziali del corso iniziale, mentre la parte pratica riguarda il registro antincendio, le misure di sorveglianza, i mezzi di estinzione più diffusi, i dispositivi di protezione individuale, l’uso degli estintori portatili e le modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Periodicità degli aggiornamenti

Una delle principali novità introdotte dal D.M. 2 settembre 2021 riguarda la cadenza dell’aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con periodicità almeno quinquennale.

Il primo aggiornamento deve essere effettuato entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, fossero già trascorsi più di cinque anni dall’ultima formazione o dall’ultimo aggiornamento, l’obbligo doveva essere assolto entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Resta fermo che il datore di lavoro deve comunque garantire informazione, formazione e aggiornamento in occasione di variazioni normative, modifiche organizzative, cambiamenti nelle condizioni di rischio, introduzione di nuove attrezzature, modifiche dei processi lavorativi o aggiornamenti del piano di emergenza.

Modalità di erogazione della formazione

Il decreto consente, limitatamente alla parte teorica, l’utilizzo di metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD sincrona, purché siano garantite interazione, tracciabilità e adeguata efficacia formativa. Le esercitazioni pratiche, invece, mantengono un ruolo essenziale e devono consentire agli addetti di acquisire familiarità con attrezzature, presidi antincendio, dispositivi di protezione e procedure operative.

I corsi possono essere svolti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco oppure da soggetti pubblici o privati che si avvalgano di docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto. In presenza dei requisiti richiesti, la formazione può essere svolta anche direttamente dal datore di lavoro o da lavoratori dell’azienda qualificati come docenti.

Idoneità tecnica

Per alcune attività specificamente individuate dalla normativa, gli addetti antincendio devono conseguire anche l’attestato di idoneità tecnica. Tale obbligo non sostituisce la formazione, ma si aggiunge ad essa nei casi previsti. Il datore di lavoro può inoltre richiedere l’accertamento dell’idoneità tecnica anche quando lo ritenga opportuno in relazione alle caratteristiche dell’attività o all’organizzazione aziendale.

Schema riepilogativo

LivelloCorso inizialeDurata formazioneAggiornamentoDurata aggiornamento
Livello 1 1-FOR 4 ore 1-AGG 2 ore
Livello 2 2-FOR 8 ore 2-AGG 5 ore
Livello 3 3-FOR 16 ore 3-AGG 8 ore

Conclusioni

La formazione antincendio non deve essere considerata un adempimento meramente formale, ma uno strumento operativo di prevenzione e gestione delle emergenze. Il datore di lavoro è tenuto a individuare correttamente il livello di rischio dell’attività, designare gli addetti antincendio, garantire loro una formazione coerente con il livello applicabile e assicurare aggiornamenti almeno quinquennali.

La corretta applicazione del D.M. 2 settembre 2021 consente di rafforzare l’organizzazione aziendale della sicurezza, migliorare la capacità di risposta in caso di incendio e ridurre i rischi per lavoratori, utenti, visitatori e terzi presenti nei luoghi di lavoro.

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