Giovedì, 17 Settembre 2026

Sicurezza negli spettacoli, imprese e sostenibilità


Tutela dei lavoratori, organizzazione degli allestimenti e sostenibilità economica: come rafforzare la prevenzione senza trasformarla in nuovi costi per le imprese


Sicurezza negli spettacoli, imprese e sostenibilità

Dietro ogni spettacolo esiste una parte di lavoro che il pubblico difficilmente vede.

Prima che si accendano le luci vengono scaricate attrezzature, montati palchi e strutture, installati impianti audio e luci, effettuate prove e verifiche. Quando lo spettacolo termina, iniziano le operazioni di smontaggio.

È proprio in queste fasi che si concentrano alcune delle criticità più delicate del settore: tempi ridotti, lavoro fisicamente impegnativo, esposizione alle condizioni climatiche, coordinamento tra più operatori e una distribuzione delle responsabilità che coinvolge organizzatori, committenti, professionisti, imprese di service e lavoratori.

La domanda non è quindi soltanto come aumentare la sicurezza.

È anche come farlo senza trasformare ogni intervento di prevenzione in un nuovo costo, in un ulteriore passaggio burocratico o in un aggravio organizzativo per le imprese.

Spettacoli fino a 2.000 persone: quando la semplificazione incontra il tema dei controlli

Uno dei punti più interessanti riguarda il regime autorizzativo degli spettacoli dal vivo.

L’articolo 38-bis del D.L. 76/2020 ha introdotto, inizialmente in via temporanea, una procedura semplificata per determinate attività di spettacolo dal vivo. Il cosiddetto Decreto Cultura, D.L. 201/2024 convertito dalla L. 16/2025, ha successivamente reso permanente dal 1° gennaio 2025 questo regime per gli spettacoli destinati a un massimo di 2.000 partecipanti

Per gli spettacoli rientranti nelle condizioni previste dalla norma, la SCIA presentata al SUAP può sostituire autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta il cui rilascio dipenda dall’accertamento di requisiti e presupposti stabiliti dalla legge o da atti amministrativi generali. La disciplina riguarda spettacoli quali teatro, musica, danza e musical, nella fascia oraria prevista dalla norma e fino a 2.000 partecipanti. 

La semplificazione, tuttavia, non significa assenza di responsabilità tecnica.

Alla SCIA deve essere allegata anche una relazione di un professionista abilitato — ingegnere, architetto, perito industriale o geometra — che attesti la rispondenza del luogo alle regole tecniche. 

Ed è proprio qui che nasce il tema.

La semplificazione amministrativa è importante per ridurre tempi e costi, ma può essere legittimo interrogarsi sull’opportunità che, soprattutto nelle situazioni tecnicamente più complesse, alla verifica documentale si accompagni anche un controllo preventivo sostanziale.

Il problema non dovrebbe quindi essere formulato semplicemente come abolizione della semplificazione.

Un ritorno generalizzato a procedure autorizzative più gravose potrebbe infatti aumentare costi e tempi anche per eventi relativamente semplici.

La questione più equilibrata potrebbe essere un’altra:

mantenere la semplificazione amministrativa, individuando però criteri oggettivi che consentano controlli tecnici preventivi effettivi quando caratteristiche dell’allestimento, strutture, affollamento o condizioni del luogo determinano una maggiore complessità o un rischio più elevato.

In questo modo semplificazione e sicurezza non diventano necessariamente alternative.

Più controlli non significa necessariamente più burocrazia

Nel settore dello spettacolo esiste già una normativa specifica per le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee.

Il Decreto interministeriale 22 luglio 2014, adottato in attuazione del D.Lgs. 81/2008, disciplina le particolari esigenze di salute e sicurezza connesse agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche.

Il punto centrale, quindi, non è necessariamente introdurre nuove regole.

È verificare quanto le regole già esistenti riescano a tradursi in prevenzione concreta.

Aumentare il numero dei documenti, delle certificazioni o degli incarichi professionali può produrre un incremento dei costi senza garantire automaticamente un analogo incremento della sicurezza.

Diverso è chiedere verifiche sostanziali nei casi nei quali risultino effettivamente necessarie.

La distinzione è importante soprattutto per le piccole imprese della filiera, sulle quali nuovi adempimenti possono incidere in maniera proporzionalmente maggiore.

I servizi igienici non servono soltanto quando arriva il pubblico

Esiste poi un problema molto più semplice, ma non per questo secondario.

Gli eventi vengono organizzati prevedendo servizi igienici destinati agli spettatori.

Gli addetti all’allestimento, però, arrivano prima.

Talvolta molte ore prima.

E possono continuare a lavorare anche dopo che l’evento è terminato.

La disponibilità dei servizi igienico-assistenziali dovrebbe quindi essere considerata per l’intera durata delle attività lavorative, dalla fase iniziale di montaggio fino alla conclusione dello smontaggio.

Il punto diventa nuovamente quello della distribuzione dei costi.

Se ogni esigenza viene posta direttamente a carico della singola impresa di service, una misura di tutela può trasformarsi in un nuovo onere economico.

Se invece i servizi vengono considerati sin dall’origine una componente dell’organizzazione dell’evento, il problema viene affrontato a monte, individuando responsabilità e costi prima dell’apertura del cantiere di allestimento.

Il caldo mette alla prova l’organizzazione degli spettacoli

Le temperature elevate mostrano ancora più chiaramente quanto sicurezza e organizzazione economica siano collegate.

Montaggio di strutture, movimentazione di materiali, attività all’aperto e impiego di dispositivi di protezione possono comportare un significativo carico termico.

In Puglia l’Ordinanza regionale n. 321/2026 si applica alle attività lavorative outdoor o svolte in ambienti privi di adeguato raffrescamento caratterizzate da elevato carico termico e significativo impegno fisico. La disciplina comprende espressamente anche ulteriori attività caratterizzate da esposizione prolungata al sole o al calore e da significativo impegno fisico. 

Nei giorni in cui il sistema Worklimate segnala un rischio “ALTO” per lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, l’ordinanza vieta le lavorazioni interessate nella fascia 12:30-16:00. Rimangono inoltre gli obblighi generali del D.Lgs. 81/2008 sulla valutazione del rischio microclimatico e sull’adozione delle misure di prevenzione. 

L’ordinanza resta efficace fino al 15 settembre 2026 e prevede anche misure organizzative quali rimodulazione degli orari, riduzione dell’esposizione e particolare tutela dei lavoratori maggiormente vulnerabili. 

Per il settore degli spettacoli, tuttavia, emerge immediatamente un problema pratico.

Il concerto ha un orario stabilito.

Il palco deve essere pronto.

Gli impianti devono essere montati e provati.

Le attività non possono essere semplicemente spostate senza modificare l’intera programmazione dell’evento.

Fermare il lavoro deve essere anche economicamente possibile

Ed è proprio qui che il tema degli ammortizzatori sociali assume una funzione che va oltre la tutela del reddito.

Quando le condizioni climatiche rendono necessario sospendere o ridurre l’attività, uno strumento di integrazione salariale può contribuire a evitare che il costo della scelta di sicurezza ricada integralmente sull’impresa o sul lavoratore.

La tutela economica può quindi diventare indirettamente uno strumento di prevenzione.

Perché una regola di sicurezza è realmente efficace soltanto quando l’impresa è anche nelle condizioni organizzative ed economiche di rispettarla.

Nel settore degli spettacoli questo potrebbe significare programmare diversamente le giornate:

anticipare alcune lavorazioni nelle prime ore del mattino, sospendere nelle fasce maggiormente critiche e riprendere nel tardo pomeriggio.

Ma una simile organizzazione può funzionare soltanto se viene accettata dall’intera filiera.

Non si può chiedere all’impresa di fermarsi nelle ore pericolose lasciandole contemporaneamente invariato il termine entro il quale deve consegnare l’allestimento.

Sicurezza e sostenibilità devono essere progettate insieme

Il problema attraversa quindi tutte le questioni.

Una verifica tecnica più approfondita può aumentare la sicurezza, ma può anche aumentare i costi se viene applicata indistintamente.

Un servizio igienico disponibile durante il montaggio è una misura elementare di tutela, ma bisogna stabilire chi deve predisporlo.

La sospensione del lavoro durante il caldo protegge il lavoratore, ma può diventare impraticabile se tempi e costi dell’evento non vengono conseguentemente modificati.

La stessa semplificazione autorizzativa per gli spettacoli fino a 2.000 persone nasce dall’esigenza di rendere più agevole l’organizzazione degli eventi, ma non dovrebbe impedire di individuare situazioni nelle quali un controllo preventivo più approfondito risulti necessario.

Il vero nodo è quindi la progettazione complessiva dell’evento.

Sicurezza, tempi, strutture, condizioni ambientali, servizi per gli addetti e organizzazione delle squadre dovrebbero essere valutati prima, insieme agli aspetti economici.

Non scaricare la sicurezza sull’ultimo anello della filiera

In uno spettacolo intervengono amministrazioni, organizzatori, committenti, professionisti, imprese affidatarie, service e lavoratori.

Quando la sicurezza viene affrontata soltanto nella fase esecutiva, il rischio è che nuovi obblighi, costi e responsabilità finiscano per concentrarsi proprio sull’impresa che materialmente deve realizzare l’allestimento.

È un modello che può diventare economicamente insostenibile e, paradossalmente, anche meno efficace dal punto di vista preventivo.

Una sicurezza realmente sostenibile dovrebbe invece essere programmata e finanziata all’interno dell’organizzazione dell’evento.

La sfida non è quindi scegliere tra semplificazione e controlli, tra tutela del lavoratore e tutela dell’impresa.

È trovare un equilibrio nel quale:

le procedure siano semplici quando possono esserlo, i controlli siano rigorosi quando devono esserlo e i costi della prevenzione siano distribuiti correttamente tra i soggetti che organizzano e governano l’evento.

È probabilmente questo il punto sul quale il settore degli spettacoli è chiamato oggi a confrontarsi.

Perché la sicurezza non dovrebbe essere un costo aggiunto quando tutto è già stato deciso.

Dovrebbe essere una delle condizioni sulla base delle quali lo spettacolo viene progettato fin dall’inizio.

Riferimenti normativi 

Fonti normative e istituzionali

1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81

2. Decreto interministeriale 22 luglio 2014 – Sicurezza negli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e nelle manifestazioni fieristiche
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2014/Decreto_interministeriale_22_luglio_2014

3. D.L. 27 dicembre 2024, n. 201 – Testo coordinato con la Legge n. 16/2025 (Decreto Cultura)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/02/25/25A01255/sg

4. Legge 21 febbraio 2025, n. 16 – Conversione del D.L. n. 201/2024
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/02/25/25G00023/sg

5. Regione Puglia – Ordinanza n. 321/2026 sul lavoro in condizioni di esposizione a temperature elevate
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2798760/ORD_321_2026.pdf/f9423cc0-36bc-fe2a-3ade-9b918b3d0357

6. Regione Puglia – Presentazione dell’Ordinanza n. 321/2026 sul rischio da caldo nei luoghi di lavoro
https://press.regione.puglia.it/-/lavoro-all-aperto-a-temperature-climatiche-elevate-presidente-decaro-firma-ordinanza-per-prevenire-i-rischi-sanitari-e-per-limitare-orario-di-lavoro-nelle-ore-pi%C3%B9-calde-della-giornata

7. INPS – Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025: CIGO, FIS e Fondi di solidarietà in caso di temperature elevate
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.07.messaggio-numero-2130-del-03-07-2025_14973.html

8. INPS – Integrazione salariale per eccesso di caldo: indicazioni operative
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2025.07.integrazione-salariale-per-eccesso-di-caldo-indicazioni-dell-inps.html

9. INPS – Messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023: temperature elevate e integrazione salariale
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.07.messaggio-numero-2729-del-20-07-2023_14224.html

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