Quando il rischio atteso connesso alla commissione di un reato appare basso rispetto al possibile vantaggio economico, l’effetto deterrente dell’ordinamento si indebolisce.
Il problema non è mettere in discussione i diritti fondamentali dell’autore del reato, ma evitare che la combinazione tra una bassa probabilità di essere fermato, la difficoltà di recuperare la refurtiva e conseguenze percepite come poco incisive renda il comportamento criminale, nella valutazione opportunistica di alcuni soggetti, relativamente conveniente.
Se chi commette una rapina ritiene di poter fuggire con la refurtiva, di non poter essere efficacemente fermato dal privato e, al tempo stesso, di beneficiare di una forte tutela giuridica rispetto alla reazione della vittima, la percezione del rischio connesso all’azione criminale può ridursi.
Sul piano della deterrenza, questo rappresenta un problema reale.
Il caso Roggero ha reso particolarmente evidente questa tensione. Dopo aver subito una rapina nella propria gioielleria, Mario Roggero sparò contro i rapinatori che si stavano allontanando con la refurtiva, uccidendone due e ferendone un terzo. I giudici hanno ritenuto che, nel momento degli spari, il pericolo attuale per la sua incolumità fosse ormai cessato e hanno quindi escluso la legittima difesa.
Il caso è al centro del dibattito pieno di tensioni e perplessità per le conseguenze civili poste a carico del gioielliere, chiamato a rispondere economicamente nei confronti dei familiari dei rapinatori uccisi.
La conseguente iniziativa normativa del Governo ha cercato di intervenire proprio su questo profilo di modo che, nei casi previsti dalla nuova disciplina, chi abbia subito specifici gravi reati possa non debba risarcire l’autore del reato, o i suoi familiari, per i danni derivanti dalla reazione della vittima.
Si tratta di un intervento importante, perché affronta uno dei paradossi più difficili da accettare sul piano sociale: quello per cui chi subisce una grave aggressione possa trovarsi, oltre che vittima del reato, anche esposto a conseguenze economiche devastanti per la propria reazione.
Resta tuttavia aperta una questione ancora più profonda, la tutela della vittima durante il completamento dell’azione criminosa.
Non si tratta di negare al rapinatore i diritti fondamentali, è riconoscere che, finché l’azione criminosa è ancora in corso e il suo autore sta cercando di portarla a compimento — ad esempio attraverso la fuga immediata con la refurtiva dopo una rapina armata — la posizione dell’aggressore non può essere considerata identica a quella di chi ha subito il reato.
La domanda è se l’ordinamento debba riconoscere alla vittima una tutela rafforzata e un diritto più ampio a impedire il completamento di un grave reato in atto, anche attraverso l’uso proporzionato di strumenti di difesa effettivi, compresa, nei casi più gravi e rigorosamente circoscritti, un’arma legalmente detenuta.

Elaborazione grafica realizzata con intelligenza artificiale a scopo illustrativo.
Non si tratterebbe di riconoscere un diritto generalizzato a sparare contro chi fugge, né di attribuire al privato un potere punitivo. Si tratterebbe, piuttosto, di definire con maggiore precisione quando l’azione criminosa possa considerarsi realmente conclusa e quando, invece, la fuga immediata con la refurtiva rappresenti ancora una fase funzionale al completamento del reato.
La distinzione è fondamentale.
Un conto è la vendetta successiva alla cessazione del pericolo e dell’azione criminale. Altro conto è il tentativo immediato della vittima di impedire che una rapina venga definitivamente portata a compimento.
Se un soggetto commette una rapina armata e sta ancora cercando di assicurarsi il risultato dell’azione criminosa attraverso la fuga con la refurtiva, fino a quale momento e con quali strumenti la vittima deve avere il diritto di impedirglielo?
Il riconoscimento di una tutela rafforzata della vittima e di un diritto più ampio a impedire il completamento di un grave reato in atto potrebbe costituire anche un importante fattore deterrente.
Chi decide di commettere una rapina valuta, infatti, anche il rischio concreto di riuscire o meno a portare a compimento l’azione criminosa. Se l’ordinamento rende chiaro che la vittima dispone, entro limiti rigorosamente definiti, di strumenti effettivi per impedire il completamento del reato, aumenta il rischio percepito dall’autore e diminuisce la convenienza attesa dell’azione criminale.
In questa prospettiva, la deterrenza non deriverebbe dalla perdita dei diritti fondamentali del rapinatore, ma dall’aumento del rischio concreto di non riuscire a completare il reato e di essere fermato.
Il rapinatore non ha, evidentemente, un diritto giuridico a fuggire con la refurtiva. Tuttavia può determinarsi una situazione nella quale, cessata l’aggressione fisica immediata, la vittima non disponga concretamente di mezzi efficaci per impedirne la fuga senza esporsi essa stessa a gravissime conseguenze penali.
È questo il paradosso che merita di essere affrontato.
L’ordinamento deve certamente impedire che il diritto alla difesa si trasformi in un diritto alla vendetta o in una generale autorizzazione all’uso delle armi. Ma deve anche evitare che i limiti imposti alla vittima diventino, nella concreta dinamica del reato, un vantaggio operativo per l’autore dell’aggressione.
La modifica della disciplina risarcitoria rappresenta un primo intervento significativo, ma non esaurisce il problema.
Resta da affrontare il tema dei mezzi effettivamente riconosciuti alla vittima per impedire il completamento di un grave reato in corso e, soprattutto, il confine tra la cessazione dell’aggressione personale e la prosecuzione dell’azione criminosa finalizzata a conseguire definitivamente il profitto del reato.
Una riforma più incisiva dovrebbe rafforzare la tutela della vittima senza cancellare i diritti fondamentali dell’autore del reato, ma riconoscendo che chi sta ancora completando una grave azione criminosa si trova in una posizione giuridica diversa rispetto a chi ha definitivamente cessato ogni condotta illecita.
La vera sfida dell’ordinamento è dunque mantenere questo equilibrio: tutelare la vita e l’incolumità di ogni persona, impedire la giustizia privata, ma allo stesso tempo garantire alla vittima strumenti realmente efficaci per difendersi e per impedire, entro limiti chiari e rigorosi, che il reato venga portato a compimento.
Solo così la tutela dei diritti può convivere con una reale funzione deterrente della legge, evitando che la percezione di una scarsa probabilità di essere fermati finisca per rendere il crimine, nella valutazione opportunistica di alcuni soggetti, relativamente conveniente.