C’è tempo fino al 31 ottobre 2026 per richiedere l’ISCRO, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa destinata ai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS che hanno subito una significativa riduzione del reddito. Il sostegno, spesso indicato come “bonus partite IVA”, viene erogato per sei mesi: per il 2026 l’importo mensile è compreso tra 255,53 e 817,69 euro.
Il beneficio è previsto per i professionisti con partita IVA che abbiano registrato una riduzione del reddito professionale e soddisfino i requisiti previdenziali e reddituali previsti. La misura, introdotta inizialmente in via sperimentale, è stata resa strutturale dal 2024 dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi 142–155.
Chi può richiedere il Bonus
L’ISCRO riguarda chi esercita abitualmente un’attività di lavoro autonomo professionale ed è iscritto alla Gestione Separata INPS. Può accedere anche un professionista in regime forfettario, purché possieda tutti i requisiti: il regime fiscale non determina, da solo, il diritto alla prestazione.
Alla data della domanda, la partita IVA deve essere attiva da almeno tre anni per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione previdenziale. Il richiedente deve essere in regola con i contributi, non percepire una pensione diretta, non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie e non beneficiare dell’Assegno di inclusione. Le condizioni relative a pensione, altra copertura previdenziale e Assegno di inclusione devono permanere durante l’erogazione.
I requisiti di reddito
Per la domanda 2026, il reddito professionale del 2025 deve soddisfare due condizioni contemporaneamente:
- essere inferiore al 70% della media dei redditi professionali del 2023 e del 2024;
- non superare 12.749,18 euro, soglia rivalutata per il 2026.
Un esempio chiarisce il meccanismo. Se il reddito professionale è stato di 18.000 euro nel 2023 e di 14.000 euro nel 2024, la media è 16.000 euro. Il 70% corrisponde a 11.200 euro: il reddito del 2025 deve quindi risultare inferiore a 11.200 euro. Un reddito di 12.000 euro rispetterebbe il tetto generale, ma non il requisito della riduzione.
Il confronto riguarda il reddito professionale, non semplicemente il fatturato. L’INPS considera i redditi dichiarati nei quadri RE, RH per la partecipazione a studi associati e LM per il regime forfettario; non entrano nel calcolo quelli da lavoro dipendente, parasubordinato o da partecipazione a impresa.
Chi resta escluso
Non accedono alla misura i professionisti iscritti a una cassa previdenziale obbligatoria e gli artigiani o commercianti assicurati nelle rispettive gestioni INPS, perché la disciplina richiede l’assenza di altre forme previdenziali obbligatorie.
L’ISCRO non è inoltre un contributo alle società. Per SAS e SNC, l’articolo 6, comma 3, del TUIR qualifica i redditi come redditi d’impresa, qualunque sia l’oggetto sociale. La società non può richiedere l’indennità e il reddito di partecipazione attribuito ai soci non costituisce il reddito professionale tutelato dalla misura.
Importo, durata e domanda
L’importo dipende dalla media dei redditi professionali dei due anni di riferimento, rapportata al semestre e moltiplicata per il 25%, entro il minimo e il massimo annualmente aggiornati. Gli 817,69 euro mensili rappresentano il limite superiore, non una somma riconosciuta automaticamente a tutti.
La richiesta va trasmessa all’INPS attraverso il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche, selezionando l’ISCRO. Per il 2026 il servizio resta disponibile fino al 31 ottobre. Non possono ottenere nuovamente la prestazione quest’anno coloro che ne hanno già fruito nel 2024 o nel 2025.
L’indennità è fiscalmente imponibile e non comporta accredito di contribuzione figurativa. La partita IVA deve restare attiva: la sua cessazione durante l’erogazione determina la perdita del diritto, con recupero delle mensilità eventualmente versate dopo la chiusura dell’attività.
Riferimenti normativi e fonti ufficiali
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi 142–155: disciplina dell’ISCRO.
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 26: Gestione Separata INPS.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 — TUIR, articolo 53, comma 1: redditi da lavoro autonomo; articolo 6, comma 3: redditi delle SAS e delle SNC.
- Circolare INPS 28 gennaio 2026, n. 4, paragrafo 10: soglia reddituale e importi per il 2026.
- Scheda INPS dedicata all’ISCRO: requisiti, calcolo e modalità di accesso.
- INPS, apertura delle domande 2026, con riferimento al messaggio 15 giugno 2026, n. 1987.