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Lavoro agile, sanzione senza l’informativa


Dal 7 aprile scatta il reato penale per il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di consegna dell’informativa sui rischi nello smart working

 


Lavoro agile, sanzione senza l’informativa

 

Nel lavoro agile la flessibilità organizzativa non riduce gli obblighi in materia di salute e sicurezza.

Al contrario, la normativa richiede specifici adempimenti documentali che, se omessi, possono comportare responsabilità anche penale.

Dal 7 aprile 2026, infatti, l’obbligo di consegna dell’informativa sui rischi nel lavoro agile è pienamente ricondotto al sistema sanzionatorio della sicurezza sul lavoro, con applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico sulla sicurezza.

Non si tratta di un nuovo obbligo, ma di un obbligo già esistente che oggi assume un rilievo sanzionatorio più concreto, soprattutto in sede ispettiva.

Il riferimento normativo: obbligo di informativa nel lavoro agile

Il lavoro agile è disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81, in particolare dall’articolo 22, che stabilisce:

  • il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore
  • consegna annualmente un’informativa scritta sui rischi
  • l’informativa deve essere trasmessa anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Si tratta quindi di un obbligo:

  • scritto
  • periodico
  • documentabile

Il collegamento con il sistema sanzionatorio

La violazione dell’obbligo informativo rientra nel sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

In particolare:

Articolo 55, comma 5, lettera c)

prevede la sanzione per la violazione degli obblighi informativi in materia di sicurezza.

Le sanzioni previste

In caso di mancata consegna dell’informativa sui rischi nel lavoro agile, il datore di lavoro può essere soggetto a:

  • arresto da 2 a 4 mesi
  • ammenda da circa 1.500 a oltre 7.000 euro

La responsabilità può riguardare:

  • datore di lavoro
  • dirigente
  • soggetto delegato alla sicurezza

Attenzione: la sanzione riguarda anche la mancata trasmissione all’RLS

Questo è uno degli errori più frequenti nella pratica aziendale.

L’obbligo non è adempiuto quando:

  • l’informativa è consegnata al lavoratore
  • ma non è trasmessa al RLS

Infatti l’art. 22 della Legge 81/2017 stabilisce espressamente che il documento deve essere consegnato:

  • al lavoratore
  • al RLS

Non è invece richiesta:

  • la partecipazione dell’RLS
  • la firma dell’RLS
  • l’approvazione del documento

Ciò che conta è la prova della trasmissione.

L’aspetto pratico: cosa deve fare il datore di lavoro

Dal punto di vista operativo, l’adempimento non consiste solo nella redazione del documento, ma nella sua effettiva consegna e tracciabilità.

In caso di controllo, l’organo ispettivo verifica sempre la prova documentale.

Le 4 azioni indispensabili per evitare la sanzione

1) Redigere l’informativa sui rischi del lavoro agile

Riferimento normativo:

Articolo 22 Legge 81/2017

Il documento deve contenere:

  • rischi generali
  • rischi specifici
  • misure di prevenzione
  • istruzioni operative

2) Consegnare l’informativa al lavoratore

Riferimento normativo:

Articolo 36 D.Lgs. 81/2008

(obbligo di informazione)

La consegna può avvenire:

  • a mano con firma
  • via email
  • tramite piattaforma aziendale
  • con firma digitale

3) Consegnare l’informativa anche all’RLS

Riferimento normativo:

Articolo 50 D.Lgs. 81/2008

(diritti del RLS all’informazione)

Questo passaggio è essenziale.

Non serve:

  • firma dell’RLS
  • riunione
  • approvazione

Serve la prova della trasmissione.

4) Conservare la prova della consegna

Riferimento normativo:

Articolo 18 D.Lgs. 81/2008

(obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

Il datore di lavoro deve poter esibire:

  • email inviata
  • ricevuta di consegna
  • firma del lavoratore
  • registrazione informatica

Se la prova non esiste, per l’ispettore l’obbligo non è adempiuto.

Cosa controlla l’ispettore durante una verifica

Nella prassi ispettiva, i controlli si concentrano su elementi molto concreti.

In particolare:

  • esistenza dell’informativa
  • aggiornamento del documento
  • consegna al lavoratore
  • consegna al RLS
  • prova documentale

La mancanza anche di uno solo di questi elementi può determinare la contestazione della violazione.

Esempio pratico

Un’azienda:

  • ha predisposto l’informativa
  • l’ha consegnata al lavoratore
  • ma non l’ha trasmessa al RLS

In questo caso:

l’obbligo è considerato non adempiuto

e può essere applicata la sanzione prevista dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008.

In sintesi

Nel lavoro agile, l’informativa sui rischi non è un adempimento formale, ma un obbligo documentale che deve essere dimostrato.

Dal punto di vista pratico, il datore di lavoro deve ricordare che:

  • l’informativa deve essere redatta
  • deve essere consegnata al lavoratore
  • deve essere consegnata anche al RLS
  • deve essere conservata la prova della trasmissione

Se manca uno di questi passaggi, l’obbligo non è considerato adempiuto e può scattare la sanzione.

 

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