Nel panorama della sicurezza sul lavoro, il Nuovo Accordo Unico Stato-Regioni (pubblicato in G.U. il 24/05/2025) e le direttive dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) hanno rimosso ogni zona d’ombra: la formazione non è un adempimento post-assunzione, ma un prerequisito essenziale. Il principio cardine è la priorità temporale: la formazione deve precedere l’esposizione ai rischi dell’ambiente e delle procedure.
Il Principio di Antecedenza: formazione prima della mansione
L'errore comune di considerare la formazione un processo "in itinere" da regolarizzare nelle prime settimane di lavoro è oggi un rischio legale gravissimo. L’obbligo sancito dall’Articolo 37 del D.Lgs. 81/08 non è solo il "possesso di un attestato", ma l’effettiva protezione del lavoratore. La formazione, sia generale che specifica, deve essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla propria mansione.
Questo significa che il datore di lavoro non può esporre il personale a:
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Rischi Ambientali: Anche il semplice accesso a un reparto produttivo, un cantiere, o un magazzino richiede la conoscenza preventiva dei rischi presenti in quell'area (rumore, polveri, movimentazione mezzi).
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Rischi Procedurali: Prima di eseguire una procedura lavorativa, il dipendente deve essere istruito sulle modalità sicure per svolgerla.
Il monitoraggio dell’Ispettorato: coerenza temporale e sanzioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel suo piano di vigilanza 2025, utilizza la coerenza temporale come principale indicatore di conformità. Gli ispettori incrociano sistematicamente:
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UNILAV: La data di inizio del rapporto di lavoro.
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Attestati Formativi: La data di conclusione dei moduli generali e specifici.
Se un lavoratore è operativo, ma la data dell'attestato è successiva al primo giorno di lavoro, la violazione è conclamata. Le conseguenze includono:
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Sospensione dell’attività: Se almeno il 10% dei lavoratori presenti non è formato o se vi sono gravi carenze, l'attività viene bloccata immediatamente (Art. 14 D.Lgs. 81/08).
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Responsabilità Penale: Il datore di lavoro risponde di colpa specifica per omessa protezione preventiva.
Tabella di Conformità per i neo-assunti
| Stato del Lavoratore | Formazione Effettuata | Operatività Consentita |
| Appena Assunto | Nessuna | Solo attività d'ufficio fuori dalle aree a rischio. |
| In Formazione | Solo Generale | Conoscenza dei concetti base, accesso limitato. |
| Pronto al Lavoro | Generale + Specifica + Addestramento | Piena adibizione alle mansioni e ai rischi. |
Formazione Generale, Specifica e Addestramento
Il Nuovo Accordo 2025 rafforza la distinzione tra i vari momenti formativi, tutti necessari prima dell'operatività piena:
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Formazione Generale: valida come base concettuale.
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Formazione Specifica: mirata ai rischi effettivi dell'ambiente e delle procedure aziendali.
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Addestramento (Art. 37, comma 5): la prova pratica. Il nuovo obbligo di tracciamento in un apposito Registro serve a dimostrare che, oltre a "sapere", il lavoratore "sa fare" in sicurezza sotto la vigilanza di un esperto.
Il Ruolo Centrale dell’Addestramento Pratico
Il nuovo Accordo 2025 eleva l'importanza dell'addestramento. Non è più sufficiente la teoria in aula; l'addestramento deve essere:
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Effettuato da una persona esperta (preposto o lavoratore qualificato).
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Documentato in un Registro dell'Addestramento che ne attesti data, contenuti e prove pratiche.
La Formazione nel Lavoro in Somministrazione: chi è il Responsabile?
Nel caso di lavoratori somministrati, il quadro delle responsabilità si fa complesso ma chiarissimo per l'Ispettorato (INL). Sebbene l'Agenzia di Somministrazione sia il Datore di lavoro legale, sotto il profilo della sicurezza (D.Lgs. 81/08) si verifica una scissione fondamentale degli obblighi.
La Responsabilità Primaria dell'Utilizzatore
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nelle sue Linee guida 2025, intravede la responsabilità primaria per la formazione specifica e l'addestramento ricade integralmente nell'Utilizzatore.
In quanto soggetto che esercita il potere direttivo e gestisce l'ambiente di lavoro, l'Utilizzatore è l'unico garante dell'esigibilità della formazione prima dell'impiego. Non è ammessa alcuna deroga: il lavoratore somministrato deve essere formato sui rischi specifici del sito e della mansione prima di varcare la soglia del reparto produttivo.
Le Regole dell'Agenzia di Somministrazione
In qualità di datore di lavoro legale, l'Agenzia, per non incorrere in responsabilità solidali, deve rispettare tre regole:
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Formazione Generale: È l'obbligo diretto del Somministratore. Deve garantire che il lavoratore possieda il modulo base (4 ore) prima di inviarlo in missione.
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Informativa sui Rischi: Deve consegnare al lavoratore un documento che sintetizzi i rischi evidenziati nel DVR dell'utilizzatore.
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Vigilanza Contrattuale: Deve accertarsi che nel contratto di somministrazione siano definiti i protocolli di sicurezza e che l'utilizzatore si impegni formalmente a erogare la formazione specifica.
La "Falsa Sicurezza" della Delega Contrattuale
Un errore frequente degli Utilizzatori è confidare nelle clausole contrattuali che delegano la formazione specifica all'Agenzia. Sotto il profilo sanzionatorio:
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L'Utilizzatore resta il Garante: Se l'Agenzia eroga una formazione specifica "teorica" o standard, ma l'ispettore rileva che essa non è adeguata ai rischi reali delle macchine o delle procedure dell'azienda, la sanzione penale ex Art. 37 colpisce l'Utilizzatore.
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L'Addestramento è Intrasferibile: L'attività pratica (l'imparare a fare) può essere svolta solo presso l'Utilizzatore. La mancanza del Registro dell'Addestramento firmato in azienda per il lavoratore somministrato comporta la sanzione immediata e, nei casi gravi, la sospensione dell'attività.
Riepilogo delle Competenze Ispettive 2025
| Tipologia Formativa | Responsabile Legale | Natura dell'Obbligo |
| Generale (4 ore) | Somministratore | Propedeutica all'invio in missione. |
| Specifica (Rischio B/M/A) | Utilizzatore | Sito-Specifica: deve riguardare l'ambiente reale. |
| Addestramento Pratico | Utilizzatore | Non delegabile: deve avvenire sulle macchine aziendali. |
| Informativa Rischi | Entrambi | Trasmessa dall'Agenzia su dati dell'Utilizzatore. |
L'Utilizzatore, ai fini della vigilanza INL, si ritrova il lavoratore somministrato equiparato in tutto e per tutto a un dipendente diretto. L'unica prova che ferma una sanzione è l'attestato di formazione specifica e il verbale di addestramento datati antecedentemente all'inizio della prestazione lavorativa.
Le sanzioni per la mancata formazione ex Art. 37 (applicabili sia ai dipendenti diretti che ai somministrati sotto la responsabilità dell'utilizzatore) sono state rese più severe dai recenti aggiornamenti e dall'inasprimento dei controlli dell'INL nel 2025.
Le sanzioni si dividono in tre livelli di gravità:
Sanzioni Penali (Ammenda o Arresto)
Per la violazione degli obblighi di formazione (Art. 37, commi 1, 7, 9 e 10), il Datore di Lavoro o il Dirigente rischiano:
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Arresto: da 2 a 4 mesi;
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OPPURE Ammenda: da 1.708,61 € a 7.403,96 € (valori aggiornati 2025).
Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori, la sanzione raddoppia. Se riguarda più di 10 lavoratori, la sanzione triplica.
Sospensione dell'Attività (Art. 14 D.Lgs. 81/08)
Questa è la misura più temuta dalle aziende durante le ispezioni INL. L'Ispettorato può disporre la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale se riscontra:
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L'impiego di personale senza la dovuta formazione e addestramento (se il rischio è grave, anche per un solo lavoratore).
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In alternativa, la sospensione scatta se almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta non in regola con la formazione o non regolarmente assunto.
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Per revocare la sospensione: l'azienda deve regolarizzare la formazione di tutti i lavoratori e pagare una somma aggiuntiva (che parte da circa 3.000 € a seconda della gravità).
Sanzioni Specifiche per la Somministrazione
Nel rapporto tra Agenzia e Utilizzatore, oltre alle sanzioni sulla sicurezza, possono scattare sanzioni amministrative:
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Omessa comunicazione scritta al lavoratore sui rischi e sulle misure di sicurezza (responsabilità solidale): da 250 € a 1.250 €.
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Responsabilità Civile: in caso di infortunio a un somministrato non formato, l'INAIL può esercitare l'azione di regresso contro l'utilizzatore, richiedendo il rimborso integrale di tutte le somme pagate al lavoratore infortunato (parliamo di cifre che possono arrivare a centinaia di migliaia di euro).
Sintesi per l'Utilizzatore
| Inadempienza | Sanzione Principale | Aggravante |
| Mancata Formazione Specifica | Ammenda fino a 7.403 € | Raddoppio se > 5 lavoratori |
| Mancato Addestramento | Arresto fino a 4 mesi | Sospensione del reparto/macchina |
| Omessa Vigilanza su Somministrati | Responsabilità Penale Diretta | Azione di regresso INAIL in caso di infortunio |
Tabella Sanzioni
| Adempimento | Responsabile | Sanzione Principale |
| Formazione Generale | Somministratore | Ammenda Penale (Agenzia) |
| Formazione Specifica | Utilizzatore | Ammenda Penale (Utilizzatore) |
| Addestramento Pratico | Utilizzatore | Arresto / Sospensione Attività |
| Informativa Rischi | Entrambi | Sanzione Amm.va (250-1.250€) |
Per tutelare l'azienda utilizzatrice, il soggetto più esposto in caso di controlli dell'Ispettorato sulla formazione specifica, è fondamentale inserire nel contratto di somministrazione, o in un accordo quadro, delle clausole di manleva e ripartizione delle responsabilità.
Bozza di Clausola: Obblighi di Sicurezza e Formazione (Art. 35 D.Lgs. 81/2015 e Art. 37 D.Lgs. 81/08)
1. Dichiarazione del Somministratore: Il Somministratore garantisce che ogni lavoratore inviato in missione abbia completato con esito positivo la Formazione Generale (modulo di 4 ore) ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni vigente. Il Somministratore si impegna a fornire all’Utilizzatore, contestualmente all’invio del lavoratore, copia degli attestati validi o certificazione equivalente.
2. Obblighi dell'Utilizzatore: L'Utilizzatore, in qualità di soggetto che esercita il potere direttivo e gestisce i rischi specifici dell'ambiente di lavoro, si impegna a erogare al lavoratore somministrato la Formazione Specifica e l’Addestramento adeguato alla mansione prima dell'effettivo inizio delle attività operative. L'Utilizzatore tratterà il lavoratore somministrato, ai fini della sicurezza, alla stregua dei propri dipendenti diretti.
3. Manleva e Responsabilità: * Il Somministratore si impegna a tenere indenne l'Utilizzatore da qualsiasi sanzione amministrativa o penale derivante dalla mancanza o irregolarità della Formazione Generale o della sorveglianza sanitaria di base (se a suo carico).
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Allo stesso modo, l'Utilizzatore resta l'unico responsabile per le sanzioni derivanti dalla mancata o tardiva erogazione della Formazione Specifica e dell'Addestramento sul campo.
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In caso di infortunio occorso a causa della mancanza della Formazione Generale, il Somministratore sarà chiamato a rispondere integralmente dei danni e delle azioni di regresso INAIL.
4. Verifica Preventiva: L'Utilizzatore si riserva il diritto di sospendere l'inizio della missione, qualora il Somministratore non fornisca tempestivamente la documentazione relativa alla formazione generale, senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale da parte dell'Utilizzatore.
Perché questa clausola è utile?
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Chiarisce i confini: evita che in caso di ispezione le parti si "rimpallino" la responsabilità, irritando l'ispettore.
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Protezione Economica: se l'Agenzia ti manda un lavoratore dicendo che è formato (generale) e poi scopri che l'attestato è falso o scaduto, con questa clausola puoi rivalerti sulle sanzioni che hai pagato.
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Rigore Operativo: obbliga l'ufficio HR, o il magazzino a non far iniziare nessuno senza aver visionato i documenti ricevuti dall'Agenzia.