Sabato, 18 Maggio 2024

Agente immobiliare, al via la tessera professionale europea


La EPC si ottiene mediante un’agevole procedura elettronica effettuata dal richiedente nel portale dell’Unione. il migrante può seguire l'andamento della domanda on line e riutilizzare i documenti già caricati per nuove domande in altri paesi...

Agente immobiliare, al via la tessera professionale europea

Francesca Maggiulli  -Entrata in vigore il 28 gennaio 2016 la Direttiva 2013/55/UE,recepita col decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 introduce l’istituto della tessera professionale europea (EPC –european professional card) che, in sede di prima applicazione sperimentale, è soggetta alla disciplina la sola attività direal estate- agente immobiliare.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3688 del 3 maggio 2016, ha indicato le prime istruzioni operative essenziali per il rilascio della tessera.

In alternativa alle ordinarie modalità di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all’estero ed alla dichiarazione preventiva di libera prestazione di servizi, di cui alla Circolare 3685/C, la tessera professionale europea EPC è così rilasciata a seguito di un’agevole procedura elettronica nel portale dell’Unione, effettuata dal richiedente. Rispetto alle tradizionali modalità di riconoscimento, il procedimento EPC consente al migrante di seguire l'andamento della domanda on line ed eventualmente riutilizzare i documenti già caricati per presentare nuove domande in altri paesi.

Tramite la procedura dell’EPC è possibile per il cittadino comunitario sia richiedere il riconoscimento dei documenti ai fini dello stabilimento in un paese unionale, sia ai fini della mera prestazione occasionale di servizi e sarà generata una tessera elettronica stampabile, che dimostra il superamento dei requisiti necessari all’esercizio in regime di stabilimento o di libera prestazione temporanea ed occasionale dell’attività di agente immobiliare in uno dei paesi unionali.

Operativamente la EPC relativa all’attività di agente immobiliare, consente l’esercizio in Italia dell’attività in regime di stabilimento, secondo le regole dettate dall’art. 73 del d. lgs. 59 del 2010 attuata con il D.M. 26 ottobre 2011, cioè previa presentazione della SCIA all’Ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio.

In caso di rilascio di tessera per attività occasionale e temporanea, l’agente immobiliare ha diritto di esercitare l’attività per un tempo massimo di 18 mesi dal rilascio.

Alternativi alla EPC restano i tradizionali procedimenti di riconoscimento e di dichiarazione preventiva di libera prestazione ed il Ministero accerterà esclusivamente la rispondenza dei titoli culturali ed esperienziali ai fini dell’esercizio della specifica attività. Alternativo al riconoscimento del titolo professionale è l’equivalenza o equipollenza del titolo culturale, nei soli casi in cui esso sia autosufficiente all’esercizio dell’attività secondo quanto spiegato dalla Circolare 3610/C (punto 4) dell’8 giugno 2007. Nel caso dell’attività di “agente di affari in mediazione”, qualora il migrante è in possesso del solo titolo culturale e debba completare il proprioiterformativo tramite il corso e l’esame previsti dalla Legge n. 39 del 1989, occorrerà che il MIUR rilasci la dichiarazione di corrispondenza del titolo.

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