Domenica, 27 Aprile 2025

Minori, obbligatorio il certificato penale del lavoratore


Chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori deve richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 dal 6 aprile 2014...

Minori, obbligatorio il certificato penale del lavoratore
Chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori deve richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 dal 6 aprile 2014.

L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipula altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore: il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002 in tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro. I certificati valgono 6 mesi, ma il datore di lavoro non dovrà richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi, in quanto va richiesto solo al momento dell'assunzione. In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le esenzioni dal bollo principali sono indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche. Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, per “ attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro. Anche le attività professionali quali esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comportano attività verso i sono assoggettate alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti. 

Attenzione però ai casi di collaborazioni di professionisti che rilasciano regolare fattura, come titolari di partita iva se la loro prestazione è rivolta a minorenni, qualora l'attività del professionista è oggetto di un contratto, comunque qualificato, che fa sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive occorre il certificato penale.
 
 
Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro privato, ai sensi del nuovo articolo 25 bis del d.p.r. 313/2002, ha lo stesso contenuto del certificato penale richiesto dall'interessato, ai sensi dell'articolo 25 del d.p.r. 313/2002.
 
In sintesi:

- L'obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione.

- La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).

- La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità , o da persona da lui delegata, utilizzando l'apposito
modello, previa acquisizione del consenso della persona interessata.Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio. Deve essere richiesto
dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato, quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività  volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, per verificare nei confronti di detta persona l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività  che comportino contatti diretti e regolari con minori.
 
- I costi da sostenere sono: 1 marca da bollo da 16 euro e 1 marca per diritti da 7,08 euro, se il certificato è richiesto con urgenza, mentre 1 marca per diritti da 3,54 euro, se il certificato è richiesto senza urgenza. I casi di esenzione dal bollo sono, come sopra riferito, elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B.
 
- Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro pubblico deve essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale. La richiesta va effettuata tramite il modulo già  in uso per le pubbliche amministrazioni. Qualora le richieste di certificati dovessero riguardare una pluralità di persone si può fare ricorso alla c.d. "procedura massiva/CERPA" utilizzando apposito applicativo da richiedere all'ufficio locale del casellario.

- Il certificato, esclusi i costi dei bolli, è gratuito
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